NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 710 c.p.c.; art. 9 Legge 898/1970 e successive modifiche
In caso di intervenute modificazioni delle condizioni economiche e/o personali delle parti, ciascuna delle stesse, con proprio difensore, può chiedere al Tribunale la modifica di condizioni di separazione o divorzio.
Il ricorso, se congiunto, può essere proposto, indifferentemente, sia presso il Tribunale del luogo di residenza del ricorrente, che presso il luogo in cui è residente il resistente, in caso contrario sempre presso il Tribunale del luogo di residenza del resistente.
Al ricorso devono essere allegati:
L'assistenza di un difensore e' indispensabile.
Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.