Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso. 
Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal pubblico ministero

 

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
  • della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  • dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • il parente entro il quarto grado
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

 

Dove:
La richiesta di adozione di un maggiorenne si presenta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

Fonte: Ministero della Giustizia

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario. Al ricorso va allegata marca da € 27,00.

Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene puo' idonea per tale incarico.

La domanda deve essere presentata, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione corredata dei seguenti allegati:

  • estratto dell'atto di nascita;
  • fotocopia del documento e del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno;
  • certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacita' parziale o totale di badare a se stesso
  • eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilita' del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia;
  • inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
  • si raccomanda, ove possibile, di allegare le dichiarazioni di assenso e di non opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte dei familiari e/o parenti ed affini;
  • è opportuno indicare il nominativo della persona prescelta, da parte dei parenti stretti, per la nomina ad amministratore di sostegno.

Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria, il Giudice Tutelare fisserà l'udienza per la trattazione dell'istanza. Nel corso di tale udienza il giudice esaminera' il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilita') e i suoi congiunti entro il quarto grado che riteranno di comparire, nonchè tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice verificherà, inoltre, la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.

Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.

Il decreto del Giudice Tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno può essere impugnato dinanzi alla Corte d'Appello.

In casi di particolare urgenza il Giudice Tutelare, valutatat la richiesta, può effettuare, nel più breve tempo possibile, la nomina di un amministratore provvisorio con l'incarico di far fronte alle urgenze nelle more dello svolgimento delle attività di rito.

L'amministrazione di sostegno è tenuto a rendere il conto della gestione con cadenza annuale o diversa a seconda delle statuizioni del Giudice, può compiere, in nome e per conto del benificiaro, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli specificamente autorizzati.In caso di contrasto con il beneficiario, le decisioni verranno assunte dal Giudice.

Atti per i quali l'amministratore dovrà sempre l'autorizzazione del Giudice:

E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
  • accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
  • fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

  • alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.