Atto Notorio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 R.D. n. 1366/1922, art. 1 L. n. 89/1913

In alcuni casi particolari, la legge consente di provare determinate circostanze, stato o qualità personali tramite una dichiarazione resa avanti un Pubblico Ufficiale (notaio o cancelliere) con l'intervento di due Testimoni (non parenti).

Tale dichiarazione prende il nome di Atto Notorio e può essere effettuata in qualsiasi Tribunale d'Italia in quanto non sussiste alcuna competenza territoriale.

Alla redazione dell'atto devono presenziare il richiedente (nel caso di atti per causa di morte è sufficiente la presenza di uno solo degli eredi) e 2 testimoni non interessati all'atto.

Per la redazione dell’atto:

  • è richiesta la presenza della persona nell’interesse della quale l’atto deve essere formato e di due testimoni maggiorenni, capaci di agire, non interessati all’atto e NON PARENTI E/O AFFINI
  • tutti muniti di un documento valido e Codice Fiscale, E RELATIVE FOTOCOPIE LEGGIBILI
  • per i CITTADINI STRANIERI, NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA, occorre ANCHE IL PERMESSO DI SOGGIORNO NON SCADUTO, E RELATIVA FOTOCOPIA LEGGIBILE
  • nel caso in cui lo straniero richiedente o anche uno solo dei testimoni non parli l’italiano, è richiesta la presenza anche di un interprete.

 

Le marche occorrenti sono :

  • 1 da € 16,00  per l’originale, che rimane depositato presso l’ufficio

ed inoltre:

  • per ciascuna copia urgente (rilasciata lo stesso giorno): 1  marca da € 16,00  +  1 marca da  € 34,89
  • per ciascuna copia non urgente (da ritirare dopo 5 giorni dalla richiesta): 1 marca da € 16,00  +  1 marca da  € 11,63

NOTA BENE: nulla è dovuto per gli atti notori richiesti per la concessione dell’assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali.

 

Atto di notorietà per successione:

  • deve essere richiesto da uno degli eredi con due testimoni che non siano né coeredi, né parenti, né affini, ma comunque persone che siano a conoscenza dei fatti;
  • occorre presentare una lista di tutti gli eredi, corredata da nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
  • caso in cui esista un testamento, occorre esibirne la copia autentica (da richiedere al notaio) con gli estremi della pubblicazione e della registrazione;
  • alcuni istituti di credito chiedono per il coniuge superstite la dichiarazione che "tra il de cuius ed il coniuge superstite non è intervenuta sentenza passata in giudicato di separazione personale con addebito al coniuge superstite ai sensi e per gli effetti dell'art. 585 C.C. o sentenza di divorzio o comunque di cessazione degli effetti civili del matrimonio"; quando si fissa l'appuntamento per l'atto notorio specificare se occorre anche questa indicazione.

Atto di notorietà  “per uso matrimonio”

Gli stranieri che chiedono sia formato l’atto notorio nel loro interesse (attestante il loro “stato libero” da vincoli matrimoniali), devono essere in regola con il soggiorno, e pertanto  devono essere in possesso, oltre che del documento di identità, anche del permesso di soggiorno oppure di un visto sul passaporto o biglietto di viaggio nominativo, che provi un ingresso recente nel territorio dello Stato italiano o di altro stato  dell’Unione Europea. Nel caso in cui lo straniero richiedente o anche uno solo dei testimoni non parli l’italiano, è richiesta la presenza anche di un interprete.

Nota bene: il futuro coniuge del richiedente non può essere né testimone, né interprete in quanto è parte interessata alla formazione dell’atto.

 

L'accettazione si effettua presso l’Ufficio successioni e Atti notori e l'atto viene formalizzato in giornata, previo appuntamento per mezzo del sistema di Prenotazione on line degli appuntamenti, attraverso il seguente link: https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/rieti/index , reperibile sul sito ufficiale del Tribunale di Rieti.