Il Registro generale dei testamenti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 622 c.c. e art. 55 norme attuazione c.c.

I verbali di pubblicazione dei testamenti olografici ed i verbali di registrazione dei testamenti pubblici devono essere trasmessi, dai notai roganti, alla cancelleria del Tribunale competente cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto.
Il cancelliere provvede a formare  la raccolta delle copie dei testamenti e li annota in apposita rubrica.

Le rubriche e le copie verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque dimostri di averne interesse e ne faccia richiesta.

La richiesta di consultazione testamenti non comporta alcun costo.

La richiesta si effettua presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e la consultazione avviene in giornata.