Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 710 c.p.c.; art. 9 Legge 898/1970 e successive modifiche

In caso di intervenute modificazioni delle condizioni economiche e/o personali delle parti, ciascuna delle stesse, con proprio difensore, può chiedere al Tribunale la modifica di condizioni di separazione o divorzio.

Il ricorso, se congiunto, può essere proposto, indifferentemente, sia presso il Tribunale del luogo di residenza del ricorrente, che presso il luogo in cui è residente il resistente, in caso contrario sempre presso il Tribunale del luogo di residenza del resistente.

Al ricorso devono essere allegati:

 

  • nota di iscrizione a ruolo con contributo unificato di €98,00
  • stato di famiglia e di residenza delle parti;
  • copia autentica del verbale di separazione consensuale e del relativo decreto di omologata / copia autentica della sentenza di separazione o  copia autentica della sentenza di divorzio con passaggio in giudicato.

L'assistenza di un difensore e' indispensabile.

Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria  della Volontaria Giurisdizione.